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1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente: |
Identico. |
«Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: | |
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi: | |
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; | |
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; | |
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b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a); | |
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone». | |
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: «2004/113/CE» sono inserite le seguenti: «, 2005/14/CE». |